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Tassazione delle criptovalute secondo la Legge di bilancio 2023

Tassazione delle criptovalute secondo la Legge di bilancio 2023

Fino ad oggi il regolatore non si era pronunciato in merito la normativa fiscale per i redditi derivanti da criptovalute e più in genere da cripto-attività, equiparandole fino a questo momento alle valute estere creando non poche problematiche ed incongruenze.

Il disegno di Legge di Bilancio 2023 pone rimedio alla raffazzonata normativa vigente stabilendo ora i criteri di tassazione e talune disposizioni che possiamo definire di transizione e regolarizzazione di questa nuova fattispecie di redditi imponibili. Esaminiamo le principali novità normative:

  1. AI fini Irpef viene prevista la tassazione delle plusvalenze o altri redditi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivitàcostituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”.
  2. Viene prevista una soglia minima di 2.000 euro per periodo di imposta, al di sotto della quale non hanno rilevanza le plus-minusvalenze “globali” dell’anno, determinate mediante somma algebrica di tutti i risultati positivi e negativi delle operazioni in cripto del periodo.
  3. Qualora dalla somma algebrica emerga una minusvalenza superiore al limite di 2.000 euro questa è riportabile negli anni successivi, non oltre il quarto, purché indicata in dichiarazione dei redditi.

Il legislatore si premura poi di specificare che “il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero”.

Viene esplicitamente esclusa la rilevanza delle operazioni di permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

Si dovrà dunque capire nel prossimo futuro quali siano le permute “imponibili” e quali quelle escluse da imponibilità.

Lascia inoltre parecchi dubbi la previsione di imponibilità delle plusvalenze derivanti da “detenzione”, poiché non sembra potersi rinvenire una ipotesi di “realizzo” e quindi di emersione di reddito nel concetto di detenzione.

Viene esteso il cd. regime del risparmio amministrato anche alle cripto-attività; si tratta di un regime opzionale che prevede, tra l’altro, l’obbligo di applicazione della imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze imponibili a carico degli operatori non finanziari, di cui alle lettere i) e i- bis), dell’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 231/2007, ossia ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

In tema di monitoraggio fiscale, l’obbligo di segnalazione all’Anagrafe tributaria di operazioni da e verso l’estero per importi superiori a 5.000 euro, già previsto anche per i trasferimenti di valute virtuali viene ora ampliato anche alla più vasta categoria delle cripto-attività e, dal punto di vista soggettivo, esteso ai prestatori di servizi di portafoglio digitali – cd. wallet.

In caso di redditi pregressi non tassati per violazione dell’obbligo dichiarativo, il costo della regolarizzazione sarà del 3,5% del valore dell’attività a titolo di imposta sostitutiva oltre allo 0,5% a titolo di sanzione. Non sono ancora stabiliti i periodi “coperti” dalla sanatoria (si presume saranno quelli per i quali risulteranno pendenti i termini di accertamento) così come i termini entro cui procedere, alla cui definizione viene demandata l’Agenzia delle Entrate.