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SUPERBONUS 110% e visto di conformità

SUPERBONUS 110% e visto di conformità

SUPERBONUS 110% e visto di conformità

Il Decreto Rilancio, DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 n. 34, prevede un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, cosiddetto Superbonus, che necessita del rilascio del visto di conformità, al fine di esercitare l’opzione nel caso si decida di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

Più in particolare l’agevolazione riguarda specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.  Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, come nel passato, di optare per un contributo anticipato sotto forma sotto forma di sconto praticato in fattura dai fornitori di beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Gli intermediari abilitati sono incaricati di rilasciare il visto di conformità da apporre in dichiarazione dei redditi per la corretta comunicazione all’Amministrazione Finanziaria del credito d’imposta derivante dalle menzionate agevolazioni ivi riportato.

Gli intermediari abilitati controllano inoltre dal punto di vista formale la documentazione necessaria per fruire della cessione del credito ad un istituto bancario, qualora applicabile, nonché verificano la corretta applicazione delle disposizioni fiscali in materia.

 Predispongono infine e notificano, qualora necessario, gli interpelli presso l’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire la corretta qualificazione di fattispecie di dubbia interpretazione o incertezza della relativa normativa applicabile.