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Tracciabilità detrazioni per oneri: soluzione agli errori e maggiori adempimenti

Tracciabilità detrazioni per oneri: soluzione agli errori e maggiori adempimenti

Gentili clienti,
la presente quale aggiornamento sulla importante novità introdotta in materia di oneri detraibili che richiede obbligatoriamente l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciati per fruire delle detrazioni previste in sede di dichiarazione dei redditi.
Dal 1° gennaio 2020 infatti i contribuenti dovrannomodificarele loroabitudini e utilizzare con maggiorefrequenza mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità delle operazioni. La legge di Bilancio 2020 haprevisto alcune misure che obbligheranno all’uso della moneta elettronica.
Una delle nuove disposizioni subordina lapossibilità di beneficiare delle detrazioni per oneri, previste dall’art. 15 del TUIR, all’avvenuto pagamento con carta dicredito, carta di debito, carta prepagata o altri mezzi di pagamento tracciabili.
Gli oneri interessati dal provvedimento sono:

  • le spese mediche, le visite specialistiche, ricoveri, analisi del sangue eseguite presso strutture private o non convenzionate con il servizio sanitario nazionale
  • spese veterinarie
  • spese funebri
  • spese per la frequenza di scuole e università
  • assicurazioni
  • iscrizioni ad attività sportive praticate dai ragazzi
  • abbonamenti ai mezzi pubblici
  • ecc…
    L’unica eccezione riguarda l’acquisto di farmaci e tutte le spese sostenute in strutture convenzionate con il SSNe presso le strutture pubbliche.
    La previsione è contenuta nei commi 679e 680 della “Manovra economica 2020”.
    L’eventuale utilizzo del denaro contante, fatto salvo un numero limitato di eccezioni, determinerà l’impossibilità di fruiredella detrazione relativa alle predette spese. Tale circostanza determinerà, sia pure indirettamente, un aggravio dellivello di imposizione.
    È possibile che, soprattutto nei primi mesi dell’anno, i contribuenti non siano ancora a conoscenza della novità ocommettano errori. Sarà però possibile porre rimedio e non perdere il beneficio della detrazione.

Gli errori commessi: la soluzione – Si supponga, ad esempio, che il contribuente abbia sostenuto, nel corso del mesedi gennaio, alcune spese mediche per visite specialistiche e per la diagnostica, tutte pagate in contanti. In tal caso nonv’è dubbio che, in base alla novella, gli oneri sostenuti non potranno essere considerati in detrazione.

Il problema si è già posto in passato, con riferimento alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, i cuipagamenti devono essere effettuati con “bonifico parlante”.
Ove non fosse disposto tale bonifico non è consentito ilriconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
Si ritiene, dunque, che la medesima soluzione possa correttamente essere adottata con riferimento alle spesemediche pagate in contanti. Se il laboratorio o il medico specialista restituisse la somma precedentemente ricevuta, edil contribuente dovesse ripetere il pagamento con uno strumento in grado di assicurare la tracciabilità, ad esempio conbancomat, sarà possibile recuperare la detrazione d’imposta. È evidente che la soluzione descritta può anche esseredifficile da mettere in pratica qualora in pagamenti effettuati in contanti nella prima parte dell’anno fossero numerosi.

La documentazione per le dichiarazioni fiscali – La novità è destinata ad incidere anche sulla predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Non sarà sufficiente, infatti,consegnare le fatture attestanti le spese mediche sostenute, ma sarà necessario fornire la provadell’effettuazione del pagamento con un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità.
Dovrà quindi essere consegnata l’attestazione rilasciata dal POS dell’avvenuta transazione, copia della ricevuta delbonifico bancario, fotocopia dell’assegno bancario o circolare tratto, oppure l’estratto conto bancario o della carta dicredito.
In sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata, anche in base a quanto previsto dallo Statuto del contribuente e dal D.L. n. 34/2019,l’Agenzia delle Entrate non dovrebbe richiedere documentazione relativa a dati già in suo possesso.
Le spese medichesono comunicate dal professionista medico e dai laboratori di analisi, al sistema Tessera Sanitaria. In linea teorica,quindi, non dovrebbero essere chieste in sede di controllo formale le fatture attestanti le spese mediche sostenute.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non sarà in grado di verificare autonomamente le modalità di pagamento dei predettioneri. È dunque probabile che, in sede di controllo formale, venga chiesto ai contribuenti di fornire prova dell’utilizzo diun qualsiasi mezzo di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità.
Il nuovo obbligo in vigore per le spese sostenute nel 2020 (da inserire nelle dichiarazioni del 2021), si tradurrà, quindi, in nuovi adempimenti a carico dei contribuenti vanificando, nella maggior parte deicasi, l’avvio del processo di semplificazione del sistema fiscale che, nella sostanza, non è mai iniziato.

Cordiali saluti