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MODIFICHE IN ESTENSIONE AL REGIME REGIME FORFETTARIO

MODIFICHE IN ESTENSIONE AL REGIME REGIME FORFETTARIO

Modifiche in estensione al regime regime forfettario

Dalla lettura del ddl Bilancio 2023 si evince che il legislatore, modificando il comma 54, lett. a, della L. 190/2014, interviene sul limite di ricavi e compensi per l’applicazione del regime forfettario, incrementando la soglia massima da 65.000 euro a 85.000 euro

In questo modo, come già avvenuto in occasione del precedente aumento (come da circolare 9/E/2019), tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo potranno mantenere il regime forfettario anche nell’anno 2023 pur se nel 2022 hanno superato la soglia di euro 65.000 ma non il nuovo limite di 85.000 euro

Anche coloro che nel 2022 stanno applicando un regime “ordinario” (imprese in contabilità ordinaria, imprese semplificate per cassa, ecc.a) ma che non superano la nuova soglia di euro 85.000, potranno accedere al regime forfettario nel 2023.

È quindi di fatto ampliata la platea del regime forfettario, ma se da un lato il legislatore “spinge” per l’adozione del regime, dall’altro mette un “freno” allo stesso, in quanto per la prima volta inserisce un’ipotesi di fuoriuscita dal regime con effetto dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza e non, come regola, dall’anno successivo.         

Il ddl Bilancio 2023, infatti, aggiunge un periodo al comma 71 della citata L. 190/2014, stabilendo che il regime forfettario cessa di avere applicazione già a partire dall’anno stesso in cui si percepiscono ricavi o compensi superiori a euro 100.000

In tal caso, precisa la stessa norma, l’Iva è dovuta sulle operazioni effettuate a partire dal momento in cui la soglia è superata

Ai fini delle imposte sui redditi la norma non dice nulla, ma sarà senz’altro necessario determinare il reddito nei modi ordinari e con la deduzione dei relativi costi in maniera analitica

Sul fronte Iva, la norma si limita a stabilire la rilevanza ai fini di tale tributo a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia, con conseguente irrilevanza delle operazioni precedenti che non devono quindi subire alcuna rettifica

Nulla è detto sul fronte del diritto alla detrazione, ma pare corretto ritenere che tale diritto possa essere esercitato a partire dagli acquisti effettuati in data successiva al superamento, sul fronte ricavi/compensi, della soglia di euro 100.000