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Decreto “Cura italia” del 16/03/2020 – misure a sostegno del paese per l’emergenza coronavirus

Decreto “Cura italia” del 16/03/2020 – misure a sostegno del paese per l’emergenza coronavirus

Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei Ministri nel quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”.

Il suddetto decreto riguarda solamente le misure ritenute urgenti per il mese di marzo, si tratta quindi solamente di una prima risposta all’emergenza Coronavirus dal punto di vista economico, verrà seguito infatti da un secondo decreto nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque punti:

1.       Finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale

2.       Sostegno all’occupazione e ai lavoratori, difesa del lavoro e del reddito

3.       Iniezione di liquidità nel sistema del credito

4.       Posticipazione degli obblighi di versamento per tributi e contributi

5.       Misure di sostegno mirate in specifici settori economici

In dettaglio:

Tutti i versamenti fiscali previsti per il 16 marzo sono stati rinviati al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori ai 2 milioni di euro e al 31 maggio per tutti gli altri contribuenti.

Sono oggetto della sospensione non soltanto i versamenti dell’iva, delle addizionali irpef e delle ritenute alla fonte ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ma è riconosciuta la possibilità di versare gli importi dovuti in 5 rate mensili a partire proprio dal mese di maggio 2020.

Sono altresì sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi a:

·         Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

·         Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate

·         Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali

·         Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli

·         Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali

I suddetti versamenti dovranno essere effettuati sempre entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione.

Dovranno essere versanti entro il 31 maggio 2020:

·         La rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio 2020

·         La rata del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo

I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo. Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.