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Criptovalute e obblighi dichiarativi

Criptovalute e obblighi dichiarativi

In merito all’obbligo dichiarativo circa il possesso di valute virtuali forniamo di seguito alcuni chiarimenti in quanto trattasi di un argomento di forte attualità che sta destando sempre maggiore interesse perché aumenta ogni giorno il numero di investitori di valute virtuali.

In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle criptovalute, ad oggi bisogna basarsi su diverse fonti normative oltre al Tuir, quali sentenze della Corte di Giustizia, risposte a interpelli, circolari dell’Agenzia delle Entrate e decreti Legge.

In sostanza vige un duplice obbligo: di monitoraggio e di tassazione.

  • Tassazione delle plusvalenze e quadro RT Redditi PF

Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali in quanto l’Agenzia delle Entrate assimila le valute virtuali alle valute estere così come i wallet ai conti correnti.

L’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) dice che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di titoli non rappresentativi di valute estere oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti; si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.

Ai sensi del comma 1-ter) del medesimo articolo 67 «Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a centomilioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui».

Pertanto, possiamo affermare che:

  • le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente
  • le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
  • Il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove si è acquistata la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove si effettua la maggior parte delle operazioni.

Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet ma anche con riferimento a tutti i depositi e i c/c esteri detenuti dal contribuente.

     Esempio:  1/1/annox acquisto 10 Bitcoin tasso BTC/EUR 900 –> 9.000

                        1/12/annox conversione in Euro di 10 Bitcoin tasso BTC/EUR 16.000 –> 160.000

   La plusvalenza generata di € 151.000 non è rilevante perché non è stato superato il limite di   giacenza media.

  Se il contribuente avesse avuto altre somme depositate su un c/c estero per € 50.000 sarebbe stata rilevante e quindi si sarebbe dovuta dichiarare.

Ove fosse obbligatorio quindi andare a dichiarare tali somme bisognerà indicare:

  • il valore complessivo delle valute virtuali cedute nel corso dell’anno valorizzate al cambio del giorno di cessione
  • il valore complessivo delle valute virtuali acquistate utilizzando il metodo LIFO per la determinazione dei valori di acquisto delle valute virtuali cedute considerando quindi cedute per prime le valute acquisite in data più recente
 

   Esempio:  1/1/annox acquisto 5.000 Bitcoin tasso BTC/EUR 7 –> 35.000

                     1/2/annox acquisto 3.000 Bitcoin tasso BTC/EUR 12 -> 36.000

                     1/7/annox conversione di di 4.000 Bitcoin al cambio 180 -> 720.000

   Giacenza media: 8.000 Bitcoin al cambio del 1 gennaio annox 7,81 = 7.81 x 8.000 = 62.480

È necessario dichiarare la plusvalenza

   Calcolo della plusvalenza: 4.000 x 180 – (3.000 x 12 + 1.000 x 7) = 720.000 – 43.000 = 677.000

Il reddito sarà assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. 

2) Obbligo di monitoraggio e quadro RW Redditi PF

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede che le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicare tali valute nel quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche.

Ai fini della compilazione di tale quadro, bisogna indicare il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento.

Tale valore deve essere determinato al cambio indicato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Concludendo possiamo affermare che qualora le valute virtuali vengano detenute, in alcuni digital wallet presso un exchange estero senza che le stesse siano cedute o convertite in euro (cd. “strategia di detenzione in holding”) e quindi in assenza di operazioni rilevanti fiscalmente, non deve essere compilato il quadro RT del Modello Redditi PF.

Se in futuro al verificarsi dei presupposti impositivi (movimentazione e/o prelievo) sarà necessario porre in essere i relativi adempimenti fiscali.

Si informa che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).