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Contributo fondo Perequativo Dl. 73/2021

Contributo fondo Perequativo Dl. 73/2021

Il Decreto Sostegni-bis con l’articolo 1, commi da 16 a 27  ha istituito un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a saldo dei precedenti contributi già riconosciuti ai contribuenti, con i quali si cumula.

I requisiti necessari per poterlo richiedere, con apposita istanza, sono:

  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
  • essere titolari di reddito agrario con partita Iva o svolgere attività di impresa, arte o professione con ricavi (articolo 85, comma 1, lett. a e b Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato Decreto (quindi 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
  • aver peggiorato il risultato economico d’esercizio relativo al 2020 rispetto a quello relativo al 2019, in misura pari o superiore alla percentuale stabilita con decreto del Ministro dell’Economa e delle Finanze, che deve ancora essere adottato. È invece stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ( 227357 del 04.09.2021) che ha individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai suddetti periodi d’imposta necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.

L’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale che sarà stabilita anche questa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al 2020 rispetto a quello relativo al 2019 come sopra determinato, ed è riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti nel periodo emergenziale, ai sensi delle seguenti disposizioni:

  • articolo 25 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • articoli 59 e 60 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto);
  • articoli 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020 (Decreto Ristori);
  • articolo 2 D.L. 172/2020 (Decreto Ristori-quater);
  • articolo 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni);
  • articolo 1, commi da 1 a 3, Decreto Sostegni-bis (contributo automatico);
  • articolo 1, commi da 5 a 13, Decreto Sostegni-bis (contributo alternativo).

Ad ogni modo, l’importo del contributo perequativo non può essere superiore alla soglia massima di 150.000 euro.

Per quanto riguarda il decreto attuativo che deve individuare la percentuale minima del peggioramento del risultato d’esercizio per l’accesso al contributo perequativo e la percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento utili al calcolo del contributo stesso, sarà emanato successivamente alla data del 30 settembre 2021, in considerazione del fatto che dette percentuali verranno determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi 2021), che obbligatoriamente, per poter richiedere il contributo, andranno trasmesse anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria, ovvero entro il prossimo 30 settembre.

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovrà essere trasmessa telematicamente, anche per il tramite di un intermediario, nella quale potrà anche essere indicata l’eventuale volontà di riconoscimento del contributo stesso sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi in compensazione con modello F24 ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Si sottolinea che il contributo perequativo, al pari degli altri contributi emergenziali, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa.